Nel 2025 il regime forfettario si conferma una scelta interessante per le attività di autodemolizione che puntano a una gestione fiscale più snella e vantaggiosa. Questa guida aggiornata offre una panoramica sulle regole applicabili in Italia, con particolare attenzione ai requisiti di accesso, ai limiti di ricavi fissati a 85.000 euro annui e all’importanza di individuare il corretto codice ATECO per il settore. Verranno illustrati i criteri per il calcolo dell’imposta sostitutiva al 15%, le modalità di versamento dei contributi INPS e le principali semplificazioni contabili previste dalla normativa. Non mancano indicazioni sugli obblighi di fatturazione elettronica per chi opera con partita IVA. Un approfondimento pratico per valutare l’adesione o la permanenza nel forfettario, aggiornato alle disposizioni in vigore nel 2025.
Altri approfondimenti utili per chi avvia o gestisce autodemolizioni:

Requisiti e limiti per accedere al regime forfettario nelle attività di autodemolizione
Condizioni di accesso e permanenza nel regime forfettario per autodemolitori
Per le imprese di autodemolizione che intendono adottare il regime forfettario nel 2025, è fondamentale conoscere i requisiti specifici di accesso e le condizioni che permettono di mantenere questa agevolazione fiscale. Il regime forfettario rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa per le microimprese e i professionisti, grazie a una gestione semplificata e a una tassazione ridotta.
Possono accedere al regime forfettario gli autodemolitori che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. Questo limite rappresenta la soglia principale da rispettare sia per l’accesso sia per la permanenza nel regime. Il superamento di tale soglia comporta l’uscita automatica dal regime agevolato a partire dall’anno successivo.
Oltre al limite di ricavi, è necessario prestare attenzione alle cause di esclusione previste dalla normativa. Non possono accedere o permanere nel regime forfettario:
- Coloro che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.
- Chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente.
- Chi applica regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito.
Per il settore delle autodemolizioni, è importante verificare che l’attività sia inquadrata con il corretto codice ATECO e che non siano presenti altre attività che possano far scattare le cause di esclusione.
Codice ateco, limiti di ricavi e coefficienti di redditività
L’attività di autodemolizione deve essere identificata con il codice ATECO appropriato, che consente di applicare il corretto coefficiente di redditività previsto per il calcolo del reddito imponibile. Il coefficiente di redditività varia in base al codice ATECO e determina la quota di ricavi che sarà effettivamente tassata.
Per esempio, se il coefficiente di redditività per il codice ATECO delle autodemolizioni è del 67%, su 80.000 euro di ricavi annui, il reddito imponibile forfettario sarà pari a 53.600 euro (80.000 x 67%). Questo meccanismo semplifica notevolmente la determinazione della base imponibile rispetto ai regimi ordinari.
Contributi INPS e agevolazioni fiscali
Nel regime forfettario, gli autodemolitori sono tenuti al versamento dei contributi INPS secondo le regole previste per la gestione artigiani e commercianti. È possibile dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è pari al 15% del reddito imponibile, ma per le nuove attività (startup) l’aliquota si riduce al 5% per i primi cinque anni. Questa agevolazione rappresenta un vantaggio significativo per chi avvia una nuova impresa di autodemolizione.
Il calcolo dell’imposta avviene secondo il seguente schema:
- Ricavi annui x coefficiente di redditività = reddito forfettario
- Reddito forfettario – contributi INPS deducibili = base imponibile
- Base imponibile x aliquota imposta sostitutiva (15% o 5%) = imposta dovuta
Semplificazioni contabili e obblighi di fatturazione elettronica
Uno dei principali vantaggi del regime forfettario per le imprese di autodemolizione è la semplificazione degli adempimenti contabili. Non è obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria, né la registrazione delle fatture di acquisto e vendita. Tuttavia, resta l’obbligo di emissione della fattura elettronica, salvo specifiche esenzioni.
Queste semplificazioni consentono di ridurre i costi amministrativi e di concentrarsi maggiormente sulla gestione operativa dell’attività. È comunque fondamentale monitorare costantemente il rispetto dei limiti di ricavi e delle altre condizioni per evitare la decadenza dal regime agevolato.

Codice ATECO per autodemolizioni e impatto sul regime forfettario
Scelta del codice ateco: perché è fondamentale per le autodemolizioni
Per le attività di autodemolizione, la corretta individuazione del codice ATECO rappresenta il primo passo essenziale per accedere e mantenere il regime forfettario. Il codice ATECO più adatto per chi si occupa di autodemolizioni è generalmente il 38.31.10, che identifica le “Demolizioni di carcasse e recupero di materiali da demolizione di autoveicoli”. La scelta accurata di questo codice non solo consente di rispettare la normativa fiscale, ma determina anche il coefficiente di redditività applicato ai ricavi, influenzando direttamente il calcolo del reddito imponibile e dell’imposta sostitutiva.
Una classificazione errata può comportare conseguenze rilevanti: dall’applicazione di un coefficiente di redditività non corretto, fino al rischio di contestazioni fiscali e perdita delle agevolazioni previste dal regime forfettario. È quindi fondamentale aggiornare tempestivamente il codice ATECO in caso di variazioni dell’attività, per evitare sanzioni e garantire la corretta determinazione delle imposte.
Coefficiente di redditività e limiti di ricavi per le autodemolizioni
Il coefficiente di redditività per il codice ATECO 38.31.10, secondo le tabelle aggiornate per il 2025 (fonte), è un parametro fondamentale: rappresenta la percentuale dei ricavi che viene considerata come reddito imponibile ai fini fiscali. Per le attività di autodemolizione, questo coefficiente è generalmente fissato al 40%. Ciò significa che, a fronte di 100.000 euro di ricavi, solo 40.000 euro saranno considerati reddito imponibile.
Per poter accedere e permanere nel regime forfettario, è necessario rispettare il limite massimo di ricavi o compensi annuali, che per il 2025 è fissato a 85.000 euro. Il superamento di tale soglia comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a partire dall’anno successivo, con il conseguente passaggio alla tassazione ordinaria.
Calcolo del reddito forfettario e imposta sostitutiva
Il calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario per autodemolitori segue uno schema preciso:
- Applicazione del coefficiente di redditività: si moltiplicano i ricavi annui per il coefficiente previsto dal codice ATECO (ad esempio, 40% per il 38.31.10).
- Deduzione dei contributi previdenziali obbligatori: dal reddito così determinato si sottraggono i contributi INPS effettivamente versati nell’anno.
- Applicazione dell’imposta sostitutiva: sul reddito netto si applica un’imposta sostitutiva pari al 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP (fonte Agenzia Entrate).
Questo meccanismo semplificato rende il regime forfettario particolarmente vantaggioso per le autodemolizioni, soprattutto in presenza di costi di gestione contenuti rispetto ai ricavi.
Contributi INPS e agevolazioni per autodemolitori in regime forfettario
I titolari di partita IVA che svolgono attività di autodemolizione sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi INPS, generalmente nella Gestione Commercianti o Artigiani, a seconda della specifica organizzazione dell’attività. Nel regime forfettario, è possibile beneficiare di agevolazioni contributive, come la riduzione del 35% dei contributi INPS fissi, se richiesta nei termini previsti.
La deduzione dei contributi INPS dal reddito forfettario rappresenta un ulteriore vantaggio, in quanto riduce la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva.
Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica
Il regime forfettario garantisce importanti semplificazioni contabili per le attività di autodemolizione: non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili ordinarie, né la registrazione delle fatture emesse e ricevute. Tuttavia, resta l’obbligo di conservare la documentazione e di emettere fattura per ogni operazione.
Dal 1° luglio 2022, anche i contribuenti forfettari sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, salvo specifiche esenzioni temporanee. Questo obbligo comporta l’utilizzo di strumenti digitali, ma non modifica la struttura semplificata della contabilità prevista dal regime.

Trattamento previdenziale INPS per le attività di autodemolizione nel regime forfettario
Gestione INPS artigiani e commercianti: obblighi e aliquote contributive
Le attività di autodemolizione rientrano tra quelle soggette all’iscrizione obbligatoria presso la Gestione INPS Artigiani e Commercianti. Questo significa che, anche in regime forfettario, il titolare dell’attività deve versare i contributi previdenziali secondo le regole previste per questa gestione. L’importo dei contributi si calcola applicando aliquote contributive annualmente stabilite dall’INPS sia su una quota fissa sia, eventualmente, su una quota variabile in base al reddito eccedente il minimale.
L’iscrizione alla Gestione INPS è obbligatoria per chi esercita attività di impresa, come le autodemolizioni, anche se si aderisce al regime forfettario. I contributi dovuti sono quindi indipendenti dal regime fiscale scelto, ma il regime forfettario prevede alcune agevolazioni e semplificazioni specifiche.
Agevolazioni contributive e deducibilità per i forfettari
I titolari di partita IVA in regime forfettario possono beneficiare di particolari agevolazioni INPS. In primo luogo, è prevista la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Questa riduzione si applica sia alla quota fissa sia a quella variabile, e deve essere richiesta espressamente all’INPS all’atto dell’apertura della partita IVA o successivamente, tramite apposita domanda.
Un altro aspetto importante riguarda la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori. I contribuenti forfettari possono dedurre dal reddito imponibile solo i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati all’INPS. Non sono invece deducibili eventuali contributi volontari o integrativi. La deduzione dei contributi avviene prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, riducendo così la base imponibile su cui calcolare la tassazione.
Schema di calcolo: dal coefficiente di redditività all’imposta sostitutiva
- Determinazione del reddito forfettario: per le attività di autodemolizione, si applica il coefficiente di redditività previsto per il relativo codice ATECO. Questo coefficiente si applica ai ricavi/compensi conseguiti nell’anno per determinare il reddito imponibile.
- Deduzione dei contributi INPS: dal reddito forfettario così calcolato si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno di imposta.
- Applicazione dell’imposta sostitutiva: sulla base imponibile (reddito forfettario meno contributi dedotti) si applica un’unica imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Questo schema consente una gestione semplificata della fiscalità e della previdenza, con vantaggi sia in termini di calcolo che di liquidità per l’imprenditore.
Procedura per la richiesta delle agevolazioni INPS
Per accedere alla riduzione contributiva del 35%, il titolare dell’attività di autodemolizione deve presentare apposita domanda all’INPS. La richiesta può essere effettuata direttamente online tramite il portale INPS, accedendo con le proprie credenziali, oppure tramite un intermediario abilitato. È importante ricordare che la riduzione ha effetto dall’anno di presentazione della domanda e non si applica retroattivamente.
La deduzione dei contributi INPS avviene invece in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il quadro LM del modello Redditi PF, dove si indicano i contributi effettivamente versati nell’anno.
Semplificazioni contabili e obblighi di fatturazione elettronica
Il regime forfettario garantisce importanti semplificazioni contabili anche per le attività di autodemolizione: non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, né la registrazione delle fatture emesse e ricevute. Tuttavia, dal 2024, anche i forfettari sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, salvo specifiche esenzioni.
Queste semplificazioni permettono di ridurre i costi amministrativi e di concentrarsi maggiormente sulla gestione operativa dell’attività.

Calcolo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS per autodemolizioni in regime forfettario
Per le imprese di autodemolizione che scelgono il regime forfettario, la determinazione delle imposte e dei contributi segue regole specifiche che permettono una gestione semplificata e vantaggiosa della fiscalità. In questa sezione analizziamo nel dettaglio il calcolo dell’imposta sostitutiva, la gestione dei contributi INPS, i limiti di ricavi e il funzionamento del coefficiente di redditività per il settore.
Requisiti di accesso, codice ATECO e limiti di ricavi
Per accedere e permanere nel regime forfettario, le attività di autodemolizione devono rispettare alcuni requisiti fondamentali:
- Codice ATECO: L’attività di autodemolizione rientra tipicamente nel codice ATECO 38.31.00 (“Demolizione di carcasse di autoveicoli, motoveicoli e simili per recupero materiali”).
- Limite di ricavi: Il regime forfettario è accessibile solo se i ricavi/compensi annui non superano la soglia prevista dalla normativa vigente (consultare sempre la soglia aggiornata per l’anno di riferimento).
- Non devono essere presenti cause di esclusione specifiche (ad esempio, partecipazione a società di persone o controllo di S.r.l. collegate).
Il rispetto di questi requisiti è essenziale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal regime.
Coefficiente di redditività e determinazione del reddito forfettario
Il coefficiente di redditività rappresenta la percentuale dei ricavi che viene considerata come reddito imponibile ai fini fiscali. Per il codice ATECO delle autodemolizioni, il coefficiente di redditività è generalmente pari al 67% (fonte).
Il calcolo avviene in questo modo:
- Si prende il totale dei ricavi/compensi annui.
- Si applica il coefficiente di redditività (ad esempio, 67%).
- Il risultato è il reddito forfettario su cui calcolare imposte e contributi.
Esempio pratico: se un’autodemolizione ha ricavi annui pari a 50.000 euro, il reddito forfettario sarà: 50.000 x 67% = 33.500 euro.
Deduzione dei contributi INPS e calcolo dell’imposta sostitutiva
Dal reddito forfettario così determinato è possibile dedurre i contributi INPS versati nell’anno di imposta. Il reddito netto risultante sarà la base imponibile per l’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva ha due aliquote:
- 5% per le nuove attività (startup) per i primi cinque anni, se si rispettano le condizioni di legge.
- 15% aliquota ordinaria per chi non rientra tra le startup o dopo il quinquennio agevolato.
Esempio pratico:
- Ricavi annui: 50.000 euro
- Coefficiente di redditività: 67% → Reddito forfettario: 33.500 euro
- Contributi INPS versati: 4.000 euro
- Reddito imponibile: 33.500 – 4.000 = 29.500 euro
- Imposta sostitutiva (aliquota 15%): 29.500 x 15% = 4.425 euro
- Se si applica l’aliquota startup (5%): 29.500 x 5% = 1.475 euro
Eventuali eccedenze di contributi INPS non dedotte nell’anno possono essere riportate negli anni successivi.
Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica
Il regime forfettario offre notevoli semplificazioni contabili per le autodemolizioni:
- Non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili ordinarie.
- Non si applica l’IVA sulle fatture emesse, né si detrae l’IVA sugli acquisti.
- Dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari che superano determinati limiti di ricavi.
Queste semplificazioni riducono oneri amministrativi e costi di gestione, rendendo il regime particolarmente vantaggioso per le piccole imprese di autodemolizione.

Semplificazioni contabili e obblighi di fatturazione elettronica per autodemolizioni in regime forfettario 2025
Per le imprese di autodemolizione che adottano il regime forfettario nel 2025, il quadro degli adempimenti fiscali e contabili risulta notevolmente semplificato rispetto ai regimi ordinari. Questo capitolo analizza nel dettaglio le semplificazioni contabili e gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica, con particolare attenzione alle novità normative, alle best practice per la gestione documentale e ai casi di esonero.
Semplificazioni contabili: registri e obblighi ridotti
Uno dei principali vantaggi del regime forfettario per le attività di autodemolizione è la drastica riduzione degli adempimenti contabili. In particolare:
- Non è obbligatorio tenere i registri IVA (registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro dei corrispettivi).
- Non è richiesta la liquidazione periodica dell’IVA, né la presentazione della dichiarazione IVA annuale, poiché il regime forfettario prevede l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
- Non è necessario predisporre scritture contabili complesse o il bilancio d’esercizio.
- Resta comunque l’obbligo di conservare le fatture emesse e ricevute e la documentazione relativa all’attività svolta.
Queste semplificazioni consentono agli operatori del settore autodemolizioni di concentrarsi maggiormente sull’attività operativa, riducendo i costi e il tempo dedicato alla gestione amministrativa.
Fatturazione elettronica: obblighi, modalità e casi di esonero
Dal 2024, tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, compresi gli operatori delle autodemolizioni, sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Le principali regole sono:
- La fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
- La trasmissione avviene esclusivamente in formato XML tramite SdI.
- Per le cessioni a privati consumatori (B2C), è comunque necessario consegnare una copia cartacea o in formato PDF della fattura.
Per il 2025, non sono previsti esoneri generalizzati dall’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, salvo casi specifici previsti dalla normativa (ad esempio, soggetti che operano in regime di vantaggio o che emettono fatture per operazioni verso l’estero in particolari condizioni).
Best practice per la gestione documentale
Nonostante la semplificazione degli obblighi contabili, è fondamentale adottare alcune buone pratiche per la gestione documentale:
- Archiviare in modo ordinato tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute, sia in formato digitale che, se necessario, in copia cartacea.
- Utilizzare software gestionali aggiornati per la generazione, trasmissione e conservazione delle e-fatture.
- Conservare la documentazione per almeno 10 anni, come previsto dalla normativa fiscale.
- Monitorare eventuali aggiornamenti normativi che potrebbero introdurre nuovi obblighi o semplificazioni.
Una gestione documentale efficiente riduce il rischio di errori e sanzioni e facilita eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Novità normative e aggiornamenti per il 2025
Le novità normative più rilevanti per il 2025 riguardano la conferma dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari e la prosecuzione delle semplificazioni contabili già in vigore. Non sono previste, al momento, ulteriori deroghe o esoneri specifici per il settore delle autodemolizioni. È comunque consigliabile consultare periodicamente le fonti istituzionali per restare aggiornati su eventuali modifiche legislative che potrebbero impattare sugli adempimenti fiscali e contabili.

Domande frequenti sul regime forfettario per Autodemolizioni nel 2025
Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario nel settore delle autodemolizioni?
Per accedere al regime forfettario nel 2025, le imprese di autodemolizione devono rispettare i limiti di ricavi previsti dalla normativa vigente. Il regime è riservato ai titolari di partita IVA che non superano tali soglie e che rispettano gli altri requisiti stabiliti dalla legge.
Come si sceglie e si può variare il codice ATECO per l’attività di autodemolizione?
La scelta del codice ATECO appropriato è fondamentale per l’inquadramento fiscale dell’attività di autodemolizione. In caso di variazione dell’attività, è possibile aggiornare il codice ATECO seguendo le procedure previste dall’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola l’imposta sostitutiva e i contributi INPS nel regime forfettario?
Nel regime forfettario, una volta determinato il reddito imponibile, si applica un’unica imposta sostitutiva pari al 15%. I contributi INPS vengono calcolati separatamente, secondo le regole previste per i contribuenti forfettari.
Sono previste agevolazioni previdenziali per chi aderisce al regime forfettario nel 2025?
Il regime forfettario prevede alcune semplificazioni e vantaggi anche dal punto di vista previdenziale, con modalità agevolate di calcolo e versamento dei contributi INPS rispetto al regime ordinario. Le specifiche agevolazioni dipendono dalla categoria e dalla posizione previdenziale del contribuente.
Quali sono gli obblighi di fatturazione elettronica e cosa succede se si superano i limiti di ricavi?
I titolari di partita IVA in regime forfettario devono rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica previsti dalla normativa vigente. Se si superano i limiti di ricavi stabiliti dalla legge, si perde il diritto a rimanere nel regime forfettario e si passa al regime ordinario dall’anno successivo.
Fonti analizzate
- Regime agevolato forfettario – Reddito e tassazione (Agenzia Entrate)
- Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax
- Regime forfettario 2025: le semplificazioni fiscali e contabili
- Regime forfettario 2025: guida completa e aggiornata
- Codici ATECO 2025 e regime forfettario calcolatore completo
- Coefficienti di redditività 2025: tabella aggiornata per codice ATECO
- Guida regime forfettario 2025
- Studio Broglia – Deduzione dei contributi e riduzioni INPS
Articolo scritto il 27/10/2025

STEFANO VENTURA – Linkedin
È il fondatore di Bsness.com, software house operante in Italia e Spagna. Si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Bologna dove ha anche conseguito il titolo di Dottore Commercialista. Ha esercitato con successo la professione di Dottore Commercialista come esperto in budget e business plan per poi dedicarsi a tempo pieno alla crescita di Bsness.com.


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