Nel 2025 il regime forfettario si conferma una scelta vantaggiosa per chi gestisce un’agenzia di assicurazioni in Italia, offrendo una gestione fiscale semplificata rispetto al regime ordinario. Questa guida aggiornata illustra in modo pratico i principali requisiti di accesso, i limiti di ricavi da rispettare e il corretto codice ATECO per il settore assicurativo. Vengono inoltre approfonditi il calcolo dell’imposta sostitutiva e la gestione dei contributi INPS, aspetti fondamentali per la pianificazione fiscale. Il regime forfettario prevede importanti semplificazioni contabili e obblighi specifici in materia di fatturazione elettronica, consentendo di ottimizzare la tassazione e ridurre il rischio di errori. Tutte le informazioni sono aggiornate alle normative in vigore per il 2025, per offrire un supporto concreto agli operatori del settore.
Altri approfondimenti utili per chi avvia o gestisce agenzia di assicurazioni:

Requisiti e limiti del regime forfettario per agenzie di assicurazioni nel 2025
Requisiti di accesso e permanenza: cosa cambia per le agenzie di assicurazioni
Il regime forfettario rappresenta una soluzione fiscale vantaggiosa per le agenzie di assicurazioni che intendono semplificare la gestione contabile e beneficiare di una tassazione agevolata. Tuttavia, per poter accedere e mantenere questo regime nel 2025, è fondamentale rispettare precisi requisiti di accesso e permanenza. La soglia principale riguarda i ricavi o compensi, che non devono superare gli 85.000 euro annui. Questo limite si riferisce ai ricavi percepiti nell’anno precedente e rappresenta il primo filtro per l’adesione al regime.
Oltre al limite di ricavi, esistono cause di esclusione specifiche:
- Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o S.r.l.: chi detiene partecipazioni in tali società non può accedere o permanere nel regime.
- Lavoro dipendente prevalente: se nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente (o assimilato) è stato superiore al 50% del totale dei redditi percepiti, si perde il diritto al regime forfettario, salvo che il rapporto sia cessato.
- Spese per personale e collaboratori: non devono superare i 20.000 euro annui.
È importante distinguere tra requisiti di accesso (da verificare all’apertura della partita IVA) e requisiti di permanenza (da controllare ogni anno). Ad esempio, un’agenzia che supera il limite di ricavi durante l’anno dovrà uscire dal regime l’anno successivo, mentre il superamento delle spese per personale comporta la fuoriuscita immediata.
Codice ateco, limiti di ricavi e consigli pratici
Per le agenzie di assicurazioni, il codice ATECO di riferimento è fondamentale per l’applicazione del regime forfettario, in quanto determina il coefficiente di redditività utilizzato nel calcolo del reddito imponibile. È essenziale verificare che il codice ATECO sia correttamente attribuito all’attività svolta, per evitare contestazioni e garantire l’accesso alle agevolazioni.
Per mantenere i requisiti, si consiglia di:
- Monitorare costantemente i ricavi e le spese per personale durante l’anno.
- Verificare annualmente la presenza di eventuali partecipazioni societarie che possano rappresentare una causa di esclusione.
- Gestire con attenzione eventuali rapporti di lavoro dipendente, valutando l’incidenza sul totale dei redditi.
In caso di superamento dei limiti, l’uscita dal regime avviene generalmente dall’anno successivo, ma alcune cause (come le spese per personale) comportano la decadenza immediata.
Contributi inps, agevolazioni e calcolo dell’imposta
Le agenzie di assicurazioni in regime forfettario beneficiano di agevolazioni contributive e di un calcolo semplificato dell’imposta. Il reddito imponibile si determina applicando il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO ai ricavi conseguiti. Dal reddito così calcolato si deducono i contributi INPS versati nell’anno, ottenendo il reddito forfettario netto su cui si applica l’imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni, poi 15%).
Lo schema di calcolo è il seguente:
- Ricavi annui x coefficiente di redditività = Reddito forfettario
- Reddito forfettario – contributi INPS = Reddito imponibile
- Reddito imponibile x aliquota imposta sostitutiva (5% o 15%) = Imposta dovuta
Questa modalità di calcolo consente una gestione fiscale più semplice rispetto ai regimi ordinari, con minori adempimenti e una pianificazione più agevole.
Semplificazioni contabili ed e-fattura
Il regime forfettario garantisce alle agenzie di assicurazioni una notevole semplificazione degli obblighi contabili. Non è richiesta la tenuta della contabilità ordinaria, né la registrazione delle fatture in appositi registri IVA. Tuttavia, dal 2024, anche i forfettari sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con tempistiche e modalità analoghe agli altri contribuenti.
Queste semplificazioni riducono i costi amministrativi e consentono di concentrare le risorse sull’attività principale, mantenendo comunque la conformità alle normative fiscali.

Codici ATECO per agenzie di assicurazioni: scelta, limiti e impatti sul regime forfettario
Come scegliere il codice ATECO corretto per l’attività assicurativa
Per accedere e mantenere il regime forfettario, la scelta del codice ATECO è fondamentale per le agenzie di assicurazioni. I codici più utilizzati sono:
- 66.22.01 – Agenti di assicurazioni
- 66.22.03 – Sub-agenti di assicurazioni
- 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni (nuovo inquadramento aggiornato)
La corretta individuazione del codice ATECO dipende dalla tipologia di attività svolta: chi opera direttamente come agente sceglierà il 66.22.01, mentre chi lavora come sub-agente opterà per il 66.22.03. Il nuovo codice 66.22.00 rappresenta un inquadramento più ampio e aggiornato, adatto a chi svolge attività di intermediazione assicurativa in modo più trasversale.
La scelta del codice ATECO influenza direttamente il coefficiente di redditività applicato ai ricavi, e di conseguenza il calcolo del reddito imponibile e delle imposte dovute.
Coefficienti di redditività e limiti di ricavi
Per le attività assicurative con codice ATECO 66.22.01, 66.22.03 e 66.22.00, il coefficiente di redditività previsto dal regime forfettario è pari al 78%. Questo significa che, ai fini fiscali, solo il 78% dei ricavi annuali sarà considerato come reddito imponibile.
Per poter accedere e mantenere il regime forfettario, è necessario che i ricavi/compensi annui non superino la soglia prevista dalla normativa vigente (attualmente 85.000 euro per la maggior parte delle attività). Il superamento di tale limite comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a partire dall’anno successivo.
Variazioni ATECO nel 2025 e impatti sul regime forfettario
Dal 2025 sono previste modifiche ai codici ATECO che potrebbero interessare anche le agenzie di assicurazioni. In caso di svolgimento di più attività (multiattività), il contribuente dovrà identificare i codici ATECO corrispondenti alle diverse funzioni esercitate. Questo aspetto è particolarmente rilevante perché la scelta del codice ATECO principale può incidere sia sul coefficiente di redditività applicato sia sulla verifica dei limiti di ricavi per il mantenimento del regime forfettario.
È importante monitorare eventuali aggiornamenti normativi e adeguare tempestivamente il proprio codice ATECO per non incorrere in irregolarità che potrebbero compromettere l’accesso o la permanenza nel regime agevolato.
Schema di calcolo del reddito forfettario e agevolazioni INPS
Il calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario per agenzie di assicurazioni segue questi passaggi:
- Applicazione del coefficiente di redditività (78%) ai ricavi conseguiti nell’anno.
- Deduzione dei contributi previdenziali INPS versati nell’anno di imposta.
- Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva (attualmente pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività nei primi cinque anni).
Le agenzie di assicurazioni in regime forfettario beneficiano di agevolazioni contributive e di una gestione semplificata degli adempimenti INPS, con la possibilità di richiedere la riduzione contributiva se iscritti alla Gestione Separata o ad altre casse previdenziali di categoria.
Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica
Il regime forfettario garantisce importanti semplificazioni contabili: non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili ordinarie, né la registrazione delle fatture di acquisto e vendita. Tuttavia, resta l’obbligo di conservare i documenti fiscali e di emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), salvo esoneri specifici previsti dalla normativa.
Queste semplificazioni permettono alle agenzie di assicurazioni di ridurre i costi amministrativi e di concentrarsi maggiormente sull’attività commerciale, pur rispettando tutti gli obblighi fiscali previsti.

Trattamento previdenziale INPS per agenzie di assicurazioni in regime forfettario
Per i titolari di agenzie di assicurazioni che adottano il regime forfettario, la gestione dei contributi previdenziali INPS presenta alcune peculiarità rispetto ai regimi ordinari. Comprendere le modalità di iscrizione, gli importi dovuti, le agevolazioni disponibili e le scadenze è fondamentale per una corretta pianificazione fiscale e previdenziale.
Iscrizione inps: gestione commercianti e gestione separata
Gli agenti di assicurazione in regime forfettario sono generalmente tenuti all’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Questa iscrizione comporta il versamento di contributi fissi annuali, indipendentemente dal reddito prodotto, oltre a una quota variabile calcolata sull’eventuale eccedenza rispetto al minimale di reddito stabilito annualmente dall’INPS.
Solo in casi particolari, ad esempio per attività svolte in forma occasionale o senza i requisiti di impresa, può essere prevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Tuttavia, per la maggior parte delle agenzie di assicurazione, la Gestione Commercianti rappresenta la regola.
Importi contributivi: fissi, variabili e riduzioni
Nel 2025, l’aliquota ordinaria INPS per la Gestione Commercianti è pari al 24%. Questo significa che, oltre ai contributi fissi, si applica una percentuale sul reddito eccedente il minimale. Tuttavia, chi aderisce al regime forfettario può richiedere una riduzione del 35% sull’aliquota ordinaria, portando il contributo dovuto a una percentuale significativamente più bassa rispetto al regime ordinario (fonte).
- Contributi fissi: dovuti anche in assenza di reddito.
- Contributi variabili: calcolati sulla parte di reddito che supera il minimale INPS.
- Riduzione del 35%: va richiesta espressamente e si applica solo ai soggetti in regime forfettario.
Questa riduzione rappresenta un vantaggio concreto per le nuove attività e per chi desidera contenere il carico contributivo nei primi anni di attività.
Deducibilità dei contributi e schema di calcolo dell’imposta
Un aspetto centrale del regime forfettario è la deducibilità integrale dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito imponibile. Il calcolo dell’imposta sostitutiva segue uno schema preciso:
- Si individua il codice ATECO dell’attività di agenzia di assicurazioni, che determina il coefficiente di redditività applicabile ai ricavi/compensi.
- Si calcola il reddito forfettario applicando il coefficiente ai ricavi annui (per le agenzie di assicurazioni, il coefficiente è generalmente il 62%).
- Dal reddito forfettario si deducono i contributi INPS versati nell’anno di imposta.
- Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni di nuova attività, 15% dal sesto anno).
Questo meccanismo consente di abbattere la base imponibile e ridurre l’imposta dovuta, rendendo il regime forfettario particolarmente conveniente per chi ha contributi previdenziali rilevanti.
Semplificazioni contabili ed e-fattura
Il regime forfettario prevede importanti semplificazioni contabili: non è obbligatorio tenere registri IVA, né redigere bilanci complessi. Tuttavia, resta l’obbligo di conservare le fatture emesse e ricevute e di numerarle progressivamente.
Dal 2024, anche i forfettari sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, con le stesse modalità previste per gli altri contribuenti. Questo comporta l’utilizzo di un software o di un intermediario abilitato per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SDI).
Agevolazioni per nuove attività e scadenze principali
Le nuove attività in regime forfettario possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni, a condizione che non abbiano esercitato attività nei tre anni precedenti e rispettino gli altri requisiti previsti dalla normativa (fonte).
Le scadenze principali per il versamento dei contributi INPS sono:
- Acconto e saldo dei contributi fissi e variabili entro le scadenze previste per le imposte sui redditi (generalmente 30 giugno e 30 novembre).
- Eventuale richiesta di riduzione del 35% da presentare all’INPS all’inizio dell’attività o all’ingresso nel regime forfettario.
La corretta gestione degli adempimenti previdenziali è fondamentale per evitare sanzioni e per sfruttare appieno i vantaggi del regime forfettario.

Calcolo dell’imposta sostitutiva per agenzie di assicurazioni nel regime forfettario
Per le agenzie di assicurazioni che aderiscono al regime forfettario, la determinazione dell’imposta sostitutiva segue regole precise che consentono una gestione fiscale semplificata e vantaggiosa. In questo capitolo analizziamo nel dettaglio come si calcola l’imposta, quali sono i requisiti di accesso e permanenza, il corretto utilizzo del codice ATECO, i limiti di ricavi, la gestione dei contributi INPS e le principali semplificazioni contabili.
Requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario
Per poter accedere e mantenere il regime forfettario, l’agenzia di assicurazioni deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:
- Limite di ricavi/compensi: il volume d’affari annuo non deve superare la soglia prevista dalla normativa vigente (consultare sempre le soglie aggiornate per l’anno di riferimento).
- Codice ATECO: per agenti e sub-agenti di assicurazione il codice ATECO di riferimento è generalmente il 66.22.01.
- Non devono essere presenti cause di esclusione, come la partecipazione a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti.
Il rispetto di questi requisiti è essenziale per evitare la decadenza dal regime agevolato e l’applicazione della tassazione ordinaria.
Schema di calcolo: coefficiente di redditività e imposta sostitutiva
Il calcolo dell’imposta sostitutiva per le agenzie di assicurazioni nel regime forfettario si articola in più fasi:
- Determinazione del reddito forfettario: si applica il coefficiente di redditività previsto per l’attività, che per agenti e sub-agenti di assicurazione è il 78% dei ricavi/compensi annui.
- Deduzione dei contributi INPS: dal reddito forfettario si possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.
- Applicazione dell’imposta sostitutiva: sull’importo risultante si applica l’aliquota del 15%, oppure del 5% per le start-up che rispettano i requisiti di legge.
Ad esempio, se un’agenzia di assicurazioni ha ricavi annui pari a 40.000 euro:
- Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro
- Supponendo contributi INPS versati per 4.000 euro: 31.200 – 4.000 = 27.200 euro
- Imposta sostitutiva al 15%: 27.200 x 15% = 4.080 euro
- Se si applica l’aliquota start-up al 5%: 27.200 x 5% = 1.360 euro
È importante verificare sempre la corretta applicazione del coefficiente di redditività e la deduzione dei soli contributi effettivamente versati nell’anno di imposta.
Contributi INPS e agevolazioni
Nel regime forfettario, i contributi INPS rappresentano una voce deducibile dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Per agenti e sub-agenti di assicurazione, la gestione previdenziale di riferimento è solitamente quella commercianti o, in alcuni casi, la gestione separata INPS. È fondamentale:
- Versare regolarmente i contributi per poterli dedurre correttamente.
- Monitorare eventuali agevolazioni contributive previste per le nuove attività o per specifiche categorie.
La deduzione dei contributi riduce la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva, generando un vantaggio fiscale diretto.
Semplificazioni contabili ed e-fattura
Il regime forfettario offre importanti semplificazioni contabili per le agenzie di assicurazioni:
- Non è obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria né la registrazione delle fatture di acquisto e vendita.
- Non si applica l’IVA sulle fatture emesse, ma è necessario indicare la dicitura di esenzione.
- Dal 2022, anche i forfettari sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, salvo specifiche esenzioni temporanee.
Queste semplificazioni riducono il carico amministrativo e i costi di gestione, ma è comunque fondamentale conservare tutta la documentazione e monitorare i limiti di ricavi per non perdere i benefici del regime.

Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica per agenzie di assicurazioni in regime forfettario
Per le agenzie di assicurazioni che adottano il regime forfettario nel 2025, la gestione amministrativa e fiscale risulta notevolmente semplificata rispetto ai regimi ordinari. Questo capitolo approfondisce le principali semplificazioni contabili e gli obblighi di fatturazione elettronica previsti per questa categoria, evidenziando le regole specifiche, le eccezioni e le migliori pratiche operative.
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
Uno dei principali vantaggi del regime forfettario per le agenzie di assicurazioni è l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie. In pratica, chi opera in forfettario:
- Non è tenuto a registrare fatture di acquisto e vendita nei registri IVA.
- Non deve predisporre il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie previste per i regimi ordinari.
- È comunque necessario conservare le fatture emesse e ricevute e la documentazione relativa all’attività svolta, per eventuali controlli fiscali.
Questa semplificazione riduce notevolmente il carico amministrativo e i costi di gestione, permettendo all’agenzia di concentrarsi maggiormente sull’attività commerciale.
Obblighi di fatturazione elettronica e casi di esonero
Dal 2024, tutte le partite IVA in regime forfettario, comprese le agenzie di assicurazioni, sono soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo riguarda:
- Fatture verso clienti italiani (B2B e B2C).
- Fatture verso la Pubblica Amministrazione.
Le uniche eccezioni riguardano i soggetti che operano in regime di vantaggio o che applicano regimi speciali per specifiche attività, ma le agenzie di assicurazioni in forfettario non rientrano tra questi casi di esonero. Pertanto, la fatturazione elettronica è sempre obbligatoria.
Gestione delle note di credito e best practice operative
Nel caso di errori o variazioni nelle fatture già emesse, le agenzie di assicurazioni devono emettere una nota di credito elettronica tramite lo stesso Sistema di Interscambio. È importante:
- Indicare chiaramente il riferimento alla fattura originaria.
- Motivare la variazione (ad esempio, storno totale o parziale dell’importo).
- Conservare la nota di credito insieme alla documentazione fiscale.
Per una corretta emissione dei documenti fiscali, si consiglia di:
- Verificare sempre i dati del cliente e la descrizione della prestazione assicurativa.
- Numerare progressivamente le fatture e le note di credito.
- Utilizzare software di fatturazione elettronica aggiornati e conformi alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate.
- Archiviare digitalmente tutti i documenti emessi e ricevuti.
Queste best practice aiutano a evitare errori formali che potrebbero comportare sanzioni o contestazioni in caso di controlli.
Ulteriori semplificazioni e adempimenti minimi
Oltre all’esonero dalle scritture contabili e all’obbligo di fatturazione elettronica, le agenzie di assicurazioni in regime forfettario beneficiano di altre semplificazioni amministrative:
- Non sono soggette a liquidazione e versamento periodico dell’IVA, né alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
- Non devono effettuare la registrazione dei corrispettivi giornalieri.
- Gli adempimenti si riducono essenzialmente alla conservazione dei documenti fiscali e alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.
Queste semplificazioni rendono il regime forfettario particolarmente vantaggioso per le piccole agenzie di assicurazioni che desiderano ridurre la burocrazia e i costi di gestione.

Domande frequenti sul regime forfettario per Agenzia di assicurazioni nel 2025
Quali sono i requisiti principali per accedere al regime forfettario nel 2025 per un’agenzia di assicurazioni?
Per accedere al regime forfettario nel 2025, l’agenzia di assicurazioni deve essere una persona fisica che esercita attività d’impresa, arti o professioni e non deve superare la soglia di 85.000 euro di ricavi annui. È necessario inoltre rispettare gli altri requisiti previsti dalla normativa, come non partecipare a società di persone o associazioni professionali.
Qual è il codice ATECO più adatto per agenti e sub-agenti assicurativi?
Il codice ATECO più adatto per agenti e sub-agenti assicurativi è quello specifico per le attività di intermediazione assicurativa. È importante scegliere il codice corretto per poter accedere alle agevolazioni previste dal regime forfettario e per una corretta gestione fiscale.
Come si calcola l’imposta sostitutiva e quali sono i coefficienti di redditività?
L’imposta sostitutiva nel regime forfettario si applica con un’aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività se si rispettano determinati requisiti. Il reddito imponibile si ottiene applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività assicurativa ai ricavi annui, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Quali agevolazioni INPS sono previste per chi apre una nuova agenzia di assicurazioni?
Per chi apre una nuova agenzia di assicurazioni in regime forfettario, sono previsti contributi INPS fissi pari a 4.549,70 euro per redditi fino a 18.555 euro. Se il reddito supera questa soglia, oltre ai contributi fissi, si versano anche contributi aggiuntivi calcolati sulla parte eccedente.
È obbligatoria la fatturazione elettronica per le agenzie di assicurazioni in regime forfettario?
Il contesto fornito non specifica l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le agenzie di assicurazioni in regime forfettario nel 2025. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti normativi presso fonti ufficiali.
Cosa succede se si superano i limiti di ricavi durante l’anno?
Se durante l’anno si superano i limiti di ricavi previsti per il regime forfettario (85.000 euro), si perde il diritto a beneficiare del regime agevolato. In tal caso, dall’anno successivo si applicherà il regime fiscale ordinario.
Fonti analizzate
- Agenzia delle Entrate – Regime agevolato forfettario
- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-intermediari
- Avvocato Andreani – Calcolo imposta nuovo regime forfettario 2025
- ecnews.it – ATECO 2025 e regime forfettario multiattività
- fidocommercialista.it – Codice ATECO 66.22.00
- flextax.it – Adempimenti e requisiti da consulente assicurativo
- Impresa8108 – Regime Forfettario 2025: tutto quello che devi sapere
- Contributi INPS e forfettari: le novità 2025
- Regime Forfettario – Coefficienti di redditività 2025
- Regime-forfettario.it – Calcolo imposta sostitutiva regime forfettario
- regime-forfettario.it – Nuovo Codice ATECO per Agente Assicurativo
- SZ Consulting – Regime Forfettario 2025: requisiti, aliquote e vantaggi
Articolo scritto il 05/11/2025

STEFANO VENTURA – Linkedin
È il fondatore di Bsness.com, software house operante in Italia e Spagna. Si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Bologna dove ha anche conseguito il titolo di Dottore Commercialista. Ha esercitato con successo la professione di Dottore Commercialista come esperto in budget e business plan per poi dedicarsi a tempo pieno alla crescita di Bsness.com.


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