Il regime forfettario si conferma, anche nel 2025, una scelta particolarmente vantaggiosa per chi gestisce un affittacamere in Italia. Grazie al codice ATECO 55.20.42, è possibile accedere a questo regime fiscale agevolato, a condizione di rispettare specifici requisiti previsti dalla normativa. Tra i principali benefici spiccano la imposta sostitutiva con aliquota fissa al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività, e importanti semplificazioni amministrative, come la gestione facilitata della contabilità e l’esonero da alcuni adempimenti IVA. Nel 2025, restano fondamentali l’attenzione agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e la corretta gestione dei contributi INPS. Conoscere limiti, obblighi e novità normative è essenziale per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal regime forfettario e mantenere la propria posizione in regola con il Fisco italiano.
Altri approfondimenti utili per chi avvia o gestisce affittacamere:

Requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario per affittacamere nel 2025
Il regime forfettario rappresenta una soluzione fiscale vantaggiosa per chi gestisce un’attività di affittacamere in Italia. Tuttavia, per poter accedere e mantenere questa agevolazione, è necessario rispettare una serie di requisiti specifici e monitorare costantemente la propria posizione. In questo capitolo analizziamo nel dettaglio i criteri di ammissione, le condizioni di permanenza, i limiti di ricavi, le cause di esclusione e le principali novità normative per il 2025.
Limite massimo di ricavi e codice ATECO per affittacamere
Il primo e fondamentale requisito per accedere al regime forfettario come affittacamere è il limite massimo di ricavi annui. Per il 2025, la soglia è fissata a 85.000 euro di ricavi generati nell’anno precedente. Questo significa che, se nell’anno fiscale 2024 hai incassato meno di 85.000 euro dalla tua attività di affittacamere, puoi accedere o restare nel regime forfettario anche per il 2025.
È importante inoltre aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto, che per l’attività di affittacamere è il 55.20.42. Solo con questo codice è possibile essere riconosciuti fiscalmente come affittacamere e usufruire delle agevolazioni previste dal regime forfettario.
Cause di esclusione e condizioni di permanenza
Oltre al limite di ricavi, esistono alcune cause di esclusione che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime forfettario. Tra le principali:
- Partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari: chi detiene quote in società di persone o in associazioni professionali non può aderire al regime forfettario.
- Applicazione di regimi speciali IVA: chi svolge attività soggette a regimi IVA speciali (ad esempio agricoltura, editoria, agenzie di viaggio) è escluso dal forfettario.
- Superamento della soglia di ricavi: se durante l’anno i ricavi superano gli 85.000 euro, si perde il diritto a restare nel regime forfettario dall’anno successivo.
Per mantenere il regime forfettario, è necessario verificare annualmente il rispetto di tutti i requisiti. In caso di superamento dei limiti, l’uscita dal regime avviene dall’anno fiscale successivo, con obbligo di passaggio al regime ordinario e adempimenti fiscali più complessi.
Schema di calcolo: coefficiente di redditività, deduzione contributi e imposta sostitutiva
Il regime forfettario prevede un calcolo semplificato del reddito imponibile. Per gli affittacamere, il coefficiente di redditività è fissato al 40%: questo significa che solo il 40% dei ricavi annuali viene considerato come reddito imponibile, mentre il restante 60% è forfettariamente dedotto come costi.
Dal reddito così determinato si possono dedurre i contributi INPS versati nell’anno. L’imposta sostitutiva (che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP) si applica quindi solo sulla parte residua, con un’aliquota unica.
Un ulteriore vantaggio riguarda i contributi INPS: nel regime forfettario è possibile richiedere una riduzione del 35% dei contributi dovuti, presentando apposita domanda. Questo consente un notevole risparmio rispetto al regime ordinario.
Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica
Uno dei punti di forza del regime forfettario è la semplificazione degli adempimenti contabili. Gli affittacamere in regime forfettario non sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, né alla registrazione delle fatture o dei corrispettivi. Tuttavia, è fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale in caso di controlli.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, dal 2022 anche i forfettari sono tenuti all’emissione della e-fattura, salvo specifiche esenzioni. È quindi consigliabile dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica adeguato per evitare sanzioni e semplificare la gestione amministrativa.
Consigli pratici per la verifica dei requisiti
- Controlla periodicamente i ricavi per non superare la soglia degli 85.000 euro.
- Verifica la tua posizione INPS e valuta la richiesta di riduzione contributiva.
- Assicurati di non partecipare a società o regimi IVA speciali che escludono dal forfettario.
- Utilizza il codice ATECO 55.20.42 per l’attività di affittacamere.

Codice ateco, limiti di ricavi e requisiti per il regime forfettario degli affittacamere
Il ruolo del codice ATECO per gli affittacamere nel 2025
Per chi desidera aprire o gestire un’attività di affittacamere nel 2025, la scelta del corretto codice ATECO è fondamentale. Il codice ATECO identifica in modo univoco l’attività svolta e determina l’accesso a specifici regimi fiscali, tra cui il regime forfettario. Negli ultimi anni, sono stati introdotti aggiornamenti che hanno reso più chiara la classificazione delle attività ricettive extra-alberghiere, tra cui gli affittacamere.
Il nuovo codice ATECO per gli affittacamere è stato pensato per distinguere questa attività da altre forme ricettive come B&B e case vacanza. Utilizzare il codice corretto è essenziale non solo per la regolarità fiscale, ma anche per accedere alle agevolazioni previste dal regime forfettario e per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Limiti di ricavi e requisiti di accesso e permanenza
Il principale requisito di accesso al regime forfettario per gli affittacamere è rappresentato dal limite di ricavi. Per il 2025, il tetto massimo di ricavi annui è fissato a 85.000 euro. Questo significa che, per poter aderire o restare nel regime forfettario, la somma dei ricavi generati dall’attività di affittacamere nell’anno precedente non deve superare questa soglia.
È importante sottolineare che la corretta classificazione ATECO influisce direttamente sulla verifica di questo limite: solo i ricavi derivanti dall’attività identificata dal codice ATECO specifico per affittacamere saranno considerati ai fini del calcolo. In caso di attività miste, la somma dei ricavi di tutte le attività svolte in regime forfettario non deve comunque superare gli 85.000 euro.
Non sono previsti limiti minimi di ricavi, mentre il superamento della soglia massima comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.
Inps, agevolazioni e semplificazioni contabili
Gli affittacamere che aderiscono al regime forfettario beneficiano di importanti agevolazioni contributive e fiscali. A differenza di artigiani e commercianti, per cui è previsto un minimale INPS, per gli affittacamere non è fissato il limite di 15.953 euro sul quale versare comunque il 24% di contributi. Questo significa che i contributi INPS vengono calcolati solo sul reddito effettivamente prodotto, senza obbligo di versamento minimo.
Dal punto di vista degli adempimenti, il regime forfettario prevede semplificazioni contabili significative: non è obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria, né la registrazione delle fatture emesse e ricevute. Tuttavia, l’emissione della fattura elettronica è richiesta anche per gli affittacamere in regime forfettario, salvo specifiche esenzioni normative.
Schema di calcolo: coefficiente di redditività, deduzione contributi e imposta sostitutiva
Il calcolo delle imposte nel regime forfettario per gli affittacamere segue uno schema preciso:
- Coefficiente di redditività: per gli affittacamere, il reddito imponibile si determina applicando il coefficiente del 40% ai ricavi annui. Questo significa che solo il 40% dei ricavi viene considerato come reddito imponibile ai fini fiscali.
- Deduzione dei contributi INPS: dal reddito forfettario così calcolato, è possibile dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno di imposta.
- Imposta sostitutiva: sull’importo risultante si applica l’imposta sostitutiva, che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota ordinaria è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se si rispettano determinati requisiti.
Questo meccanismo garantisce una tassazione agevolata e trasparente, rendendo il regime forfettario particolarmente vantaggioso per chi gestisce un’attività di affittacamere.

Trattamento previdenziale INPS per affittacamere in regime forfettario: regole, agevolazioni e calcolo 2025
Gestione INPS di riferimento e requisiti per affittacamere
Gli affittacamere che operano in regime forfettario sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, in quanto svolgono attività d’impresa. La gestione di riferimento è quella artigiani e commercianti, a meno che non si tratti di attività occasionali o assimilate a redditi diversi. Per accedere e permanere nel regime forfettario, il requisito principale è non superare il limite di 85.000 euro di ricavi annui, come previsto dalla normativa vigente. Il codice ATECO più utilizzato per questa attività è il 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni.
È importante sottolineare che il regime forfettario prevede semplificazioni contabili: non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili ordinarie e, salvo specifici casi, non è necessario emettere fattura elettronica. Tuttavia, la fattura elettronica diventa obbligatoria se nell’anno precedente sono stati superati i 25.000 euro di ricavi.
Aliquote contributive INPS e riduzioni per nuove attività
Gli affittacamere in regime forfettario versano i contributi INPS sulla base del reddito forfettario calcolato secondo le regole del regime. L’aliquota ordinaria per la gestione commercianti è fissata annualmente dall’INPS, ma per il 2025 si conferma la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei contributi per chi apre una nuova attività. Ad esempio, se il contributo minimo annuo è di 3.777,84 euro, con la riduzione si scende a 2.450,20 euro, previa apposita domanda.
La riduzione contributiva è un’agevolazione importante per chi avvia l’attività di affittacamere, poiché consente di abbattere significativamente il costo previdenziale nei primi anni. La richiesta va presentata direttamente all’INPS, preferibilmente tramite il proprio cassetto previdenziale online.
Schema di calcolo: dal coefficiente di redditività all’imposta sostitutiva
Il calcolo dei contributi e delle imposte per gli affittacamere in regime forfettario segue uno schema preciso:
- Coefficiente di redditività: per gli affittacamere è fissato al 40%. Questo significa che solo il 40% dei ricavi annuali viene considerato come reddito imponibile.
- Reddito forfettario: si ottiene applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. Ad esempio, su 60.000 euro di ricavi, il reddito forfettario sarà 24.000 euro (60.000 x 40%).
- Deduzione dei contributi INPS: dal reddito forfettario si deducono i contributi previdenziali versati nell’anno, riducendo così la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva.
- Imposta sostitutiva: si applica l’aliquota del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sul reddito netto, cioè dopo la deduzione dei contributi INPS.
Facciamo un esempio pratico: un affittacamere con 60.000 euro di ricavi annuali avrà un reddito forfettario di 24.000 euro. Se versa 2.450 euro di contributi INPS (con riduzione del 35%), la base imponibile per l’imposta sostitutiva sarà 21.550 euro (24.000 – 2.450). L’imposta sostitutiva sarà quindi 3.232,50 euro (15% di 21.550).
Novità e semplificazioni per il 2025
Nel 2025 restano confermate le principali agevolazioni per gli affittacamere in regime forfettario: la riduzione dei contributi INPS del 35% per le nuove attività e la possibilità di dedurre integralmente i contributi dal reddito imponibile. Le semplificazioni contabili continuano a rappresentare un vantaggio competitivo: non è richiesta la tenuta della contabilità ordinaria e, per chi non supera i 25.000 euro di ricavi, non è obbligatoria la fattura elettronica.
Queste regole rendono il regime forfettario particolarmente vantaggioso per chi gestisce un’attività di affittacamere, soprattutto nei primi anni di avvio, grazie a una fiscalità semplificata e a un carico contributivo ridotto.

Calcolo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS per affittacamere in regime forfettario nel 2025
Requisiti di accesso e codice ATECO per affittacamere
Per poter accedere al regime forfettario come affittacamere nel 2025, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, i ricavi annui non devono superare la soglia prevista dalla normativa vigente per il regime forfettario. Il codice ATECO corretto da utilizzare è il 55.20.51, che identifica le attività di “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast”. Scegliere il codice ATECO corretto è essenziale per l’inquadramento fiscale e contributivo dell’attività.
Oltre al limite di ricavi, è necessario non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori superiori a 20.000 euro annui e non partecipare a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti. Il rispetto di questi requisiti consente di accedere e permanere nel regime agevolato.
Limiti di ricavi, coefficienti di redditività e agevolazioni INPS
Per gli affittacamere, il limite massimo di ricavi annui per il 2025 è fissato a 85.000 euro. Il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi è pari al 40%. Questo significa che solo il 40% dei ricavi annuali sarà considerato come reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Per quanto riguarda i contributi INPS, gli affittacamere in regime forfettario sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata o, in alcuni casi, alla Gestione Commercianti, in base alla tipologia di attività svolta. È possibile beneficiare di agevolazioni contributive specifiche per le startup, che prevedono una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni di attività, invece del 15% ordinario.
Schema di calcolo: dal coefficiente di redditività all’imposta sostitutiva
Il calcolo della tassazione per un affittacamere in regime forfettario avviene in più passaggi:
- Determinazione dei ricavi annui: somma di tutte le entrate percepite nell’anno solare.
- Applicazione del coefficiente di redditività: si moltiplica il totale dei ricavi per il 40% (coefficiente previsto per il codice ATECO 55.20.51).
- Deduzione dei contributi INPS versati: dal reddito forfettario così ottenuto si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno.
- Applicazione dell’imposta sostitutiva: sull’importo risultante si applica l’aliquota del 15% (o del 5% per le startup nei primi cinque anni).
Questo meccanismo consente una notevole semplificazione fiscale, poiché non è necessario documentare le spese sostenute: la determinazione del reddito imponibile avviene in modo forfettario.
Esempio pratico di tassazione per affittacamere in regime forfettario
Supponiamo che un affittacamere abbia ricavi annui pari a 30.000 euro nel 2025. Ecco come si calcola la tassazione:
- Ricavi annui: 30.000 euro
- Reddito forfettario (40%): 30.000 x 40% = 12.000 euro
- Contributi INPS versati: ipotizziamo 3.600 euro
- Reddito imponibile: 12.000 – 3.600 = 8.400 euro
- Imposta sostitutiva (15%): 8.400 x 15% = 1.260 euro
Se l’attività è una startup e rispetta i requisiti per l’aliquota ridotta, l’imposta sostitutiva sarà del 5%: 8.400 x 5% = 420 euro.
Questo esempio mostra come il regime forfettario consenta di ridurre notevolmente la pressione fiscale rispetto ai regimi ordinari, grazie all’applicazione del coefficiente di redditività e alla deduzione dei contributi previdenziali.
Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica
Un ulteriore vantaggio del regime forfettario per affittacamere è la semplificazione degli adempimenti contabili. Non è obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria, né la registrazione delle fatture di acquisto e vendita. Tuttavia, è necessario conservare i documenti emessi e ricevuti e numerare progressivamente le fatture.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022 è obbligatoria anche per i forfettari che nell’anno precedente hanno superato i 25.000 euro di ricavi. Chi resta sotto questa soglia può continuare a emettere fatture cartacee, ma la tendenza normativa è verso una progressiva estensione dell’obbligo.

Semplificazioni contabili e fatturazione elettronica per affittacamere in regime forfettario nel 2025
Il regime forfettario rappresenta una soluzione fiscale particolarmente vantaggiosa per gli affittacamere che intendono gestire la propria attività con minori adempimenti amministrativi e una tassazione agevolata. Nel 2025, le semplificazioni contabili e le novità in materia di fatturazione elettronica sono elementi centrali per chi opera in questo settore. Di seguito analizziamo in dettaglio quali sono gli obblighi, i casi di esonero e le migliori pratiche per una gestione amministrativa efficiente.
Obblighi contabili ridotti e registri richiesti
Uno dei principali vantaggi del regime forfettario per affittacamere è la notevole semplificazione degli obblighi contabili. Gli operatori in regime forfettario non sono tenuti alla tenuta delle scritture contabili ordinarie (come libro giornale, registri IVA, ecc.), né all’obbligo di redigere bilanci o inventari. In pratica, è sufficiente conservare le fatture emesse e ricevute e la documentazione relativa ai corrispettivi.
Non è richiesto il registro dei corrispettivi, a meno che non si effettuino operazioni verso privati senza emissione di fattura. In tal caso, è comunque consigliabile annotare i corrispettivi giornalieri per una corretta gestione amministrativa e per eventuali controlli fiscali.
Fatturazione elettronica: obblighi, esoneri e novità 2025
Dal 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario, inclusi gli affittacamere, salvo rare eccezioni. Nel 2025, questa disposizione resta confermata: tutte le fatture devono essere emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.
- Esonero: L’esonero dalla fatturazione elettronica riguarda solo i soggetti che percepiscono esclusivamente redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure coloro che rientrano in specifiche categorie di esclusione (ad esempio, soggetti ultraottantenni senza strumenti informatici).
- Tempistiche: Le fatture elettroniche devono essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
- Conservazione: È obbligatoria la conservazione digitale delle fatture elettroniche per almeno 10 anni.
Per gli affittacamere che operano con clienti privati, è possibile emettere ricevute fiscali in formato cartaceo solo in casi residuali e specifici, ma la fattura elettronica resta la regola generale per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Best practice per la gestione amministrativa
Per una gestione amministrativa efficiente nel regime forfettario, si consiglia di:
- Utilizzare software di fatturazione elettronica aggiornati e conformi alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate.
- Archiviare digitalmente tutta la documentazione fiscale, anche quella non soggetta a obbligo di fatturazione elettronica.
- Monitorare costantemente i limiti di ricavi previsti per il regime forfettario (attualmente 85.000 euro annui).
- Tenere traccia dei pagamenti ricevuti e delle spese sostenute, anche se non obbligatorio, per una migliore pianificazione fiscale.
Queste pratiche aiutano a prevenire errori e a facilitare eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Novità e aggiornamenti normativi sulla e-fattura per affittacamere
Nel 2025, non sono previste ulteriori deroghe o proroghe per l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tutti i soggetti in regime forfettario devono adeguarsi alle regole generali, compresi gli affittacamere. È importante restare aggiornati sulle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire durante l’anno, consultando periodicamente i siti istituzionali.

Domande frequenti sul regime forfettario per Affittacamere nel 2025
Quali sono i requisiti per accedere e restare nel regime forfettario come affittacamere?
Per accedere e mantenere il regime forfettario come affittacamere è necessario rispettare specifici requisiti di legge, tra cui il limite massimo di ricavi annuali previsto dalla normativa vigente. È fondamentale non superare questa soglia e rispettare le condizioni richieste per la permanenza nel regime.
Qual è il codice ATECO corretto da utilizzare per l’attività di affittacamere in regime forfettario?
Il codice ATECO da utilizzare per l’attività di affittacamere in regime forfettario è 55.20.51, che identifica “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast”. È importante indicare correttamente questo codice all’apertura della partita IVA.
Come si calcola l’imposta sostitutiva e i contributi INPS per un affittacamere in regime forfettario?
L’imposta sostitutiva si applica sul reddito calcolato applicando il coefficiente di redditività (ad esempio, 40% sui ricavi per B&B) e sottraendo i contributi previdenziali obbligatori versati. I contributi INPS sono comunque dovuti anche in regime forfettario e vanno calcolati in base alla normativa vigente.
Sono previste agevolazioni INPS per chi apre una nuova attività di affittacamere in regime forfettario?
Per le nuove attività di affittacamere in regime forfettario sono previste agevolazioni sui contributi INPS, che consentono una riduzione dell’importo dovuto nei primi anni di attività. È necessario verificare i dettagli e le condizioni per accedere a queste agevolazioni al momento dell’apertura della partita IVA.
Gli affittacamere in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica?
Gli affittacamere che operano in regime forfettario sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica secondo quanto previsto dalla normativa italiana. È importante adeguarsi a tali obblighi per evitare sanzioni e garantire la regolarità fiscale dell’attività.
Cosa succede se si supera la soglia dei ricavi prevista dal regime forfettario?
Se si supera la soglia di ricavi prevista per il regime forfettario, si perde il diritto a rimanere nel regime agevolato e si passa al regime ordinario dall’anno successivo. È fondamentale monitorare costantemente i ricavi per non incorrere in questa situazione.
Fonti analizzate
- Agenzia delle Entrate – Fattura elettronica
- Regime forfettario per B&B: la tua guida dettagliata
- Regime Forfettario per i B&B, Affittacamere e Case Vacanza – Bed-and-Breakfast.it
- Regime Forfettario per B&B, agevolazioni, costi ed esempi
- Regime forfettario per affitta camere, come funziona? – FlexTax
- Regime forfettario per affittacamere e B&B – ForfettApp
- Regime Forfettario 2025 – Tutto quello che devi sapere
- Affittacamere con partita IVA in Regime Forfettario – QuickFisco
- Nuovo Codice ATECO per Affittacamere – Regime-Forfettario.it
- Guida regime forfettario 2025: Requisiti, Vantaggi, Limiti
Articolo scritto il 13/10/2025

STEFANO VENTURA – Linkedin
È il fondatore di Bsness.com, software house operante in Italia e Spagna. Si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Bologna dove ha anche conseguito il titolo di Dottore Commercialista. Ha esercitato con successo la professione di Dottore Commercialista come esperto in budget e business plan per poi dedicarsi a tempo pieno alla crescita di Bsness.com.


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